ECCEZIONE DI IMPROCEDIBILITÀ DELL’AZIONE PER OMESSA MEDIAZIONE VA ECCEPITA O RILEVATA D’UFFICIO ENTRO E NON OLTRE LA PRIMA UDIENZA

In tema di mediazione obbligatoria, la Corte di Cassazione con ordinanza del 11/08/2021, n. 22736 ha statuito che «il preventivo esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda, ma l’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza; ove ciò non avvenga, il giudice d’appello può disporre la mediazione, ma non vi è obbligato, neanche nelle materie indicate dallo stesso art. 5, comma 1-bis, atteso che in grado d’appello l’esperimento della mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda solo quando è disposta discrezionalmente dal giudice».

In effetti, l’art. 5, comma secondo, del d. lgs. n. 28/2010 è molto chiaro nello stabilire che «Il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l’esperimento del procedimento di mediazione; in tal caso, l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello. Il provvedimento di cui al periodo precedente è adottato prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista prima della discussione della causa. Il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6 e, quando la mediazione non è già stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione».

Alla luce di tale orientamento recentemente La Corte di Appello di Campobasso, con la sentenza n. 216 del 5 settembre 2022 ha rigettato l’appello proposto da un Condominio che aveva eccepito l’omessa mediazione in primo grado ma oltre la prima udienza. Secondo la corte molisana, infatti, l’omesso tentativo obbligatorio di mediazione va eccepito dalla controparte (o rilevato d’ufficio dal giudice) non più tardi della prima udienza di comparizione.

Il giudice d’appello, pertanto, non può dichiarare l’improcedibilità, né è obbligata a rinviare la causa per consentire di esperire la mediaconciliazione non effettuata in primo grado. Può discrezionalmente demandare le parti innanzi un organismo per tentare la conciliazione della lite.

24 Settembre, 2022 no comments Condominio

IMPUGNATIVA DELIBERA ASSEMBLEARE, il valore non va parametrata alla quota imputata al condomino

La seconda sezione civile della Corte di Cassazione, con il provvedimento del 21.03.2022, n. 9068 -rel. Scarpa- riprende le ultime tesi avanzate dalla Corte (Cass. civ. sez. II, 7.7.20221 n. 19250 e Cass. civ. sez. VI-2 20.7.2020 n. 15434)   riaffermando che la determinazione del valore della causa di impugnazione di delibera assembleare non deve essere parametrata unicamente alla quota imputata al condomino che agisce.

“Questa più recente interpretazione tiene adeguatamente conto della considerazione che la sentenza che dichiari la nullità o pronunci l’annullamento della impugnata deliberazione dell’assemblea condominiale produce sempre un effetto caducatorio unitario. L’effetto della sentenza di annullamento opera, infatti, nei confronti di tutti i condomini, anche se non abbiano partecipato direttamente al giudizio di impugnativa promosso da uno o da alcuni di loro. La domanda di impugnazione del singolo non può intendersi, perciò, ristretta all’accertamento della validità del rapporto parziale che lega l’attore al condominio, estendendosi, piuttosto, alla validità dell’intera deliberazione (cfr. Cass. Sez. 2, 29 gennaio 2021, n. 2127; Cass. sez. 2, 25 novembre 1991, n. 12633). Tale ampliamento dell’efficacia del giudicato a tutti i componenti dell’organizzazione condominiale è, del resto, coerente col disposto del primo comma dell’art. 1137 c.c., per cui le deliberazioni prese dall’assemblea sono obbligatorie per tutti i condomini, essendo inconcepibile che la delibera annullata giudizialmente venga rimossa per l’impugnante e rimanga invece vincolante per gli altri comproprietari” 

20 Settembre, 2022 no comments Condominio , , ,

LA MEDIAZIONE NELLA RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE

 Il decreto legislativo attuativo della legge delega sulla riforma del processo civile (legge n.206/2021) è approdato finalmente sul tavolo del preconsiglio in vista del prossimo approdo in Consiglio dei ministri.

La mediazione obbligatoria si estende ai contratti di associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione e subfornitura.

I procedimenti di mediazione potranno essere avviati anche direttamente dagli amministratori di Condominio che avranno bisogno dell’approvazione dell’assemblea circa l’accordo di conciliazione individuato dalle parti ovvero la proposta conciliativa del mediatore.

Incentivati gli accordi di conciliazione da parte delle amministrazioni pubbliche grazie allo scudo da responsabilità contabile (salvo il caso in cui sussista dolo o colpa grave) in favore dei rappresentanti della p.a. che concludano le mediazioni.

Inoltre, tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione saranno esenti da imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

I verbali con l’accordo di conciliazione saranno esenti da imposta di registro entro il limite di valore di 100.000 euro.

Infine, agli aderenti alla mediazione viene riconosciuto un credito di imposta, per l’indennità corrisposta all’organismo di mediazione, che viene portato da cinquecento a seicento euro.

L’estensione della mediazione obbligatoria riguarderà anche le procedure monitorie. In caso di opposizione al decreto ingiuntivo, la parte che ha proposto ricorso avrà l’onere di avviare la procedura di mediazione, pena la declaratoria di improcedibilità della domanda da parte del giudice e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.

3 Agosto, 2022 no comments Condominio

Corte di Cassazione – sentenza n. 40035 del 14/12/2021 

In ipotesi di mediazione delegata ex art. 5, commi 2 e 2-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, ciò che rileva, ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità, è l’utile esperimento, entro l’udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione – da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l’accordo – e non già l’avvio di essa nel termine di quindici giorni indicato dal medesimo giudice delegante con l’ordinanza che la dispone.

28 Giugno, 2022 no comments Condominio

Corte Appello di Napoli – Sez. VII, ord. 23.11.2017
La mediazione in appello

La 7° sezione della Corte di Appello di Napoli il 23 novembre 2017 ha pronunciato un’ordinanza di notevole interesse applicativo nell’ambito dell’istituto della mediazione civile e commerciale.

La Corte osserva che sulla base dell’art. 5, comma 2, d.lgs n. 28/2010, il giudice dell’appello può disporre l’esperimento della procedura di mediazione, senza tener conto dello svolgimento della mediazione obbligatoria nel primo grado di giudizio. Nell’ordinanza in commento, inoltre, si ricorda alle parti che per poter ritenere avverata la condizione di procedibilità della domanda giudiziale è necessaria la presenza personale delle parti. Sulla presenza personale specifica che non potrà limitarsi ad una comparizione meramente formale, difatti la mancata o irrituale partecipazione senza giustificato motivo alla mediazione, obbligatoria o demandata dal giudice, incide sulla procedibilità della domanda proposta con l’atto di appello e può comportare la condanna al versamento quale sanzione di un somma corrispondente all’importo del contributo unificato.

Il Collegio napoletano infine, in un’ottica di diffusione della cultura della mediazione e di sfoltimento del contenzioso, al fine di incentivare ulteriormente le parti a compiere un reale tentativo conciliativo, onera quest’ultime di informare la Corte dell’esito del procedimento mediante nota, da depositare unitamente a copia del verbale di mediazione almeno 30 giorni prima della successiva udienza, nella quale le parti potranno finanche relazionare circa la loro eventuale proposta conciliativa, così da consentire di valutare la condotta processuale ai sensi degli artt. 91 comma 1 e 96 comma 3 c.p.c.

Un siffatto provvedimento, in alcuni tratti audace, conferma la primaria importanza attribuita dalla giurisprudenza all’istituto della mediazione come strumento che, ove utilizzato in modo effettivo, può essere efficace per il miglioramento del sistema giudiziario.

23 Novembre, 2017 no comments Condominio , Diritti Reali , Procedimento e partecipazione

Tribunale Termini Imerese – Sentenza 15.11.2017 n. 1175
Opposizione a decreto ingiuntivo: spetta all’opponente dar corso alla mediazione

Il Tribunale di Termini Imerese affronta la tematica relativa a chi tra opponente e convenuto opposto spetti dar corso alla procedura di mediazione in caso di opposizione a decreto ingiuntivo.
Il Giudice accoglie l’interpretazione data da Cass. Civ., Sez. III, 3.12.2015, n. 24629 secondo cui: è “l’opponente ad avere interesse ad avviare il procedimento di mediazione pena il consolidamento degli effetti del decreto ingiuntivo ex art. 653 c.p.c..
Soltanto quando l’opposizione sarà dichiarata procedibile riprenderanno le normali posizioni delle parti: opponente convenuto sostanziale, opposto – attore sostanziale.
Ma nella fase precedente sarà il solo opponente, quale unico interessato, ad avere l’onere di introdurre il procedimento di mediazione; diversamente, l’opposizione sarà improcedibile”.

15 Novembre, 2017 no comments Condominio , Diritti Reali , Procedimento e partecipazione

Tribunale di Ascoli Piceno – Ordinanza 11.10.2017
L’accordo di mediazione è titolo valido per l’iscrizione di ipoteca giudiziale

Il verbale di accordo stipulato in mediazione è titolo per l’iscrizione di ipoteca, senza possibilità di sindacato sul contenuto dell’atto da parte del conservatore.
Su tale contenuto, infatti, ha signoria esclusiva la volontà negoziale espressa dalle parti, all’uopo opportunamente assistite dai rispettivi difensori, mentre l’efficacia che ne consegue è ricollegata ope legis alle modalità attraverso le quali l’accordo si è raggiunto.

11 Ottobre, 2017 no comments Condominio , Diritti Reali , Procedimento e partecipazione

Trib. di Roma – Sentenza del 28.09.2017
Non partecipare alla mediazione demandata dal giudice costa caro all’assicurazione

Ai fini dell’applicazione della sanzione prevista dall’art.96 comma 3 cpc, la giurisprudenza richiede la sussistenza del dolo o della colpa grave poiché non è ragionevole che possa essere sanzionata la semplice soccombenza, che è un fatto fisiologico alla contesa giudiziale, ed è necessario che esista qualcosa di più rispetto ad essa.
Tale quid sussiste nel caso in cui l’Assicurazione rimane assente nella mediazione disposta dal giudice.
In presenza di chiare circostanze che imponevano a tutta evidenza di dismettere una posizione processuale di ostinata pregiudiziale e pervicace resistenza, la condotta dell’Assicurazione M. che ha scelto deliberatamente quanto ingiustificatamente di non aderire alla mediazione demandata dal Giudice, integra certamente colpa grave se non dolo (nel caso in commento, l’assicurazione è stata condannata al pagamento di 26 mila euro di spese legali)

28 Settembre, 2017 no comments Condominio , Diritti Reali , Procedimento e partecipazione

Sentenza 14.06. 2017, n. C-75/16 – Menini e Rampanelli / Banco Popolare Società Cooperativa
La Corte di Giustizia dice NO alla difesa tecnica in mediazione per i consumatori Corte di Giustizia Europea, Sezione I

La Corte di Giustizia Europea, con una nuova sentenza, a seguito della proposizione da parte del Tribunale di Verona di due questioni pregiudiziali alla causa di merito, si è pronunciata sulla compatibilità di alcune disposizioni del D.lgs 28/2010 e succ. mod e del Codice del Consumo (D.lgs. 209/2005) con la direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo del 21.5.2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, sancendo alcuni principi cardine, a tratti confliggenti con la normativa italiana:
– i consumatori possono procedere con l’avvio della mediiazone senza essere assititi da un avvocato;
– i consumatori possono, dopo aver iniziato una mediazione, ritirarsi dalla medesima anche senza un giustificato motivo e senza conseguenze per loro pregiudizievoli.
A prescindere da ogni considerazione su quanto stautito dalla Corte di Giustizia, il Legislatore italiano avrà di che “pensare” per uniformarsi ai dettami di cui a questa recente sentenza.

14 Giugno, 2017 no comments Condominio , Diritti Reali , Procedimento e partecipazione

Corte di Appello di Milano – Sentenza 7.06.2017
Il termine per l’avvio della mediazione non è processuale

Il termine di 15 giorni disposto dal giudice per l’avvio della mediazione non può intendersi come un termine processuale, posto che il procedimento di mediazione non è assimilabile al procedimento ordinario e costituisce uno strumento di risoluzione delle liti alternativo al procedimento ordinario e giurisdizionale.
In questi termini si è espressa la Corte di Appello di Milano su una impugnazione della sentenza di primo grado proposta dalla parte che nel corso del giudizio di primo grado aveva avviato tardivamente la mediazione disposta dal giudice, oltre il termine di quindici giorni, e che per tale ragione aveva subito la improcedibilità della domanda.

7 Giugno, 2017 no comments Condominio , Diritti Reali , Procedimento e partecipazione
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