Tribunale di Firenze – Ordinanza 17.01.2016
L’onere di iniziare la mediazione grava sull’opposto

Nel procedimento d’ingiunzione riguardante materie per le quali la mediazione è obbligatoria, dopo che l’opponente (convenuto sostanziale) ha proposto opposizione e dopo che sono state emesse le ordinanze relative alla provvisoria esecutorietà del decreto, l’onere d’iniziare la mediazione grava sull’opposto, pena, in caso di inerzia, la declaratoria di improcedibilità della domanda che, per la particolarità del procedimento di ingiunzione, comporta la revoca del titolo monitorio.

Il Tribunale di Firenze ha emesso un’ordinanza il cui contenuto è in contrasto con quanto stabilito dalla Cassazione Civile, con sentenza n. 24629/2015. Con la stessa, la S.C. era intervenuta per dirimere una controversia proprio sull’improcedibilità nelle opposizioni avverso i decreti ingiuntivi. Difatti tale questione è dibattuta nei vari Tribunali si dividono tra onere a carico della parte opposta e onere a carico della parte opponente.

La Cassazione con la sua sentenza ha posto l’onere di avviare la mediazione obbligatoria in capo all’opponente: è, infatti, questo che ha interesse ad avviare il procedimento di mediazione pena il consolidamento degli effetti del decreto ingiuntivo.

Il Tribunale di Firenze con un’ordinanza del 15 gennaio 2015 ha affermato, invece, che tale soluzione «non è condivisibile» e ritiene che si possa «continuare ad affermare» che ad essere onerata è la parte opposta in quanto attore sostanziale (unico titolare dell’interesse ad agire).

17 Gennaio, 2016 no comments Condominio , Diritti Reali , Procedimento e partecipazione

Tribunale di Milano – Sentenza del 27/11/2015
L’avv. deve avviare la mediazione anche senza la preventiva autorizzazione del condominio.

Nelle liti condominiali, se il giudice dispone la mediazione, l’avv. del condominio deve partecipare, anche senza la preventiva autorizzazione assembleare, in quanto l’adesione all’invito e l’avvio della procedura mediativa costituiscano un’estrinsecazione del potere di assistenza e di rappresentanza processuale di cui all’art. 84, comma I, c.p.c.

27 Novembre, 2015 no comments Condominio

Tribunale di Mantova – Sentenza 03.11.2015 n. 1049
La domanda di mediazione va presentata dinnanzi ad un organismo che si trova nello stesso circondario dell’ufficio giudiziario competente per la controversia

Ai sensi dell’art.4 com.1 D.lgs. 28/2010, come modificato dal D.L. 69/2013 conv.to in L.98/2013, la domanda di mediazione va presentata davanti ad uno degli organismi che si trova nel circondario dell’ufficio giudiziario competente per la controversia. Pertanto al fine di determinare la competenza dell’organismo di mediazione, si deve prima identificare il giudice competente secondo le norme del c.p.c., e quindi fare riferimento all’ambito di competenza territoriale previsto per gli uffici giudiziari. La domanda di mediazione presentata unilateralmente dinnanzi all’organismo che non ha competenza territoriale non produce effetti e pertanto la stessa deve essere considerata come non espletata con le conseguenze previste dalla legge.

Avendo il Tribunale già disposto l’espletamento del procedimento di mediazione, in quanto non esperito antecedentemente al giudizio, è precluso al giudice assegnare alle parti un nuovo termine per la presentazione della domanda di mediazione presso un organismo competente, non prevedendo la legge la possibilità di concedere alla parte un nuovo termine ai sensi degli artt. 5-bis e 6 co. 2 D.lgs 28/2010, ovvero di disporre la riassunzione del procedimento dinnanzi all’organismo competente.

11 Marzo, 2015 no comments Condominio , Diritti Reali , Procedimento e partecipazione

Tribunale di Palermo – Sentenza 4951/2015
Impugnazione di delibera assembleare

L’istanza per l’avvio del procedimento sospende il termine di decadenza della domanda giudiziale dalla data in cui la stessa viene comunicata alle  parti ed in caso di esito negativo della conciliazione, il termine per impugnare la delibera riprende a decorrere dal momento del deposito del verbale di mediazione e per il tempo residuo

In materia di impugnazioni di delibere assembleari, il condominio ha trenta gironi di tempo per agire in giudizio e chiederne la sospensione.
Considerata l’applicabilità della disciplina della mediazione anche in tale materia, il condominio deve preventivamente depositare un’istanza di mediazione. Dal momento in cui viene istaurata la conciliazione viene impedito il decorso del termine di decadenza (30 giorni), previsto dall’art. 1137 c.c
Precisa inoltre, l’art. 5 comma 6 del D.Lgs. 28/2010, che “dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale”, ed inoltre che, “dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza  per una sola volta ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale..
Dal combinato disposto delle norme citate, con la recentissima sentenza, il Tribunale di Palermo ha statuito che l’istanza per l’avvio del procedimento di mediazione “sospende” il termine di decadenza dell’azione giudiziale dalla data in cui la stessa è comunicata alle altre parti ed in caso di esito negativo della conciliazione,  il termine per impugnare la delibera riprende a decorrere dal momento del deposito del verbale di mediazione e per il tempo residuo.
In altri termini, nel caso in questione il condomino dissenziente riceveva comunicazione del verbale di assemblea e dopo 28 giorni inoltrava la domanda di mediazione all’Organismo che a sua volta la inoltrava al Condominio il giorno successivo.
Dopo aver discusso la lite in mediazione, parti non giungevano ad alcun accordo, sicché il mediatore redigeva verbale negativo e lo depositava. A questo punto, il condomino dissenziente provvedeva a iscrivere la causa a ruolo il trentesimo giorno successivo dalla data di deposito del verbale di mediazione.
Secondo il giudice, il ricorso è inammissibile poiché in caso di esito negativo della mediazione il termine di decadenza riprende a decorrere dalla data del deposito del verbale e per i rimanenti giorni, ergo il condomino avrebbe dovuto impugnare la delibera nei due giorni rimanenti e non dopo un ulteriore mese dalla data del deposito del verbale.
La questione rimane comunque discussa poiché il mancato decorso di un nuovo e pieno termine di decadenza limita i diritti di difesa del condomino.

1 Gennaio, 2015 no comments Condominio

Tribunale di Padova – Ordinanza camerale 24.12.2014.
Mediazione obbligatoria anche per la revoca dell’amministratore di condominio.

Il Tribunale di Padova con ordinanza depositata il 24.02.2015 ha stabilito che sono soggette a mediazione obbligatoria anche le questioni riguardanti la revoca dell’amministratore di condominio, in forza della specifiche e speciali disposizioni normative sopravvenute con la riforma del condominio, di cui agli artt. 71 quater e 64 disposizioni attuazione codice civile.

24 Dicembre, 2014 no comments Condominio

Tribunale di Bari – Ordinanza 26.05.2014
La mediazione civile è obbligatoria nelle lite anche tra l’ex amministratore e il condominio aventi ad oggetto compensi non pagati.

Nella controversia di mancato pagamento di compensi professionali in favore dell’amministratore, questo dovrà convenire dinnanzi un organismo di mediazione il condominio, pena l’improcedibilità della domanda giudiziale. Questa è la decisione a cui è giunto il Tribunale di Bari con un ordinanza nella quale ha dichiarato l’improcedibilità della domanda giudiziale ed ha fissato  un termine per consentire alle parti di adire l’organismo di mediazione competente.

26 Maggio, 2014 no comments Condominio
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