Tribunale di Verona, ordinanza 11.05.2017
La parte può farsi rappresentare in mediazione dal proprio difensore

In tema di presenza personale delle parti agli incontri di mediazione, la pronuncia in commento si discosta nettamente dall’orientamento giurisprudenziale consolidato che assume come indispensabile la presenza personale delle parti oltreché dei loro avvocati. Ad avviso del giudice infatti la parte può conferire procura speciale ad altro soggetto, compreso il suo difensore, per farsi rappresentare nel procedimento di mediazione. Secondo il giudice, nessuna norma del d.lgs. 28/2010 prescrive, la presenza obbligatoria della parte alla procedura, cosicché ad essa deve riconoscersi natura semplicemente descrittiva di quello che il legislatore ha pensato poter essere lo sviluppo della procedura; al contempo nessuna disposizione vieta alla parte di delegare alla partecipazione alla procedura il proprio difensore cosicché il fondamento normativo della possibilità di attribuire ad esso una procura a conciliare ben può essere rinvenuto del disposto dell’art.83 c.p.c.

11 Maggio, 2017 no comments Condominio , Diritti Reali , Procedimento e partecipazione

Tribunale di Palermo – Ordinanza 6.05.2017
Mediazione civile esclusa nelle domande riconvenzionali

Non è obbligatorio esperire una nuova mediazione sulle domande spiegate dal convenuto in riconvenzionale e dai terzi o nei confronti dei terzi chiamati in causa.
La mediazione civile deve intendersi ragionevolmente limitata all’iniziativa processuale che dà vita ad un processo e pertanto non si estende anche ai fenomeni di ampliamento dell’ambito oggettivo del giudizio già avviato.

6 Maggio, 2017 no comments Condominio , Diritti Reali , Procedimento e partecipazione

Tribunale di Padova – Sentenza 27.04.2017
Il giudice sanziona la banca assente ingiustificata

La mancata partecipazione in mediazione costituisce un comportamento contrario alla ratio della mediazione.
Quando l’assenza è priva di giustificazione come nel caso in commento, il giudice condanna la parte che non ha partecipato al versamento in favore del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio ai sensi dell’art. 8, comma 4 bis, del d. lgs. n. 28 del 2010.

27 Aprile, 2017 no comments Condominio , Diritti Reali , Procedimento e partecipazione

Corte di Cassazione – Sentenza 13.04.2017 n. 9557
La mediazione è condizione di procedibilità e non di proponibilità della domanda: in mancanza restano ferme le decadenze già verificatesi

La Suprema Corte, con la sentenza in esame, ha risolto un’interessante problematica, oggetto di dibattito tra i giuristi: cosa accade alle preclusioni già maturate, ove la mediazione non sia stata esperita e il giudice effettui un rinvio della prima udienza?

La procedura di mediazione costituisce, secondo gli Ermellini, condizione di procedibilità e non di proponibilità della domanda, e, in mancanza di essa, ai sensi dell’art 5. Comma 1-bis, d. lgs. N. 28/2010, il giudice opera un semplice rinvio della “successiva udienza”. Di conseguenza, laddove la domanda giudiziale sia stata proposta in mancanza del previo esperimento del procedimento di mediazione ed il convenuto proponga la relativa eccezione, si determina un semplice differimento delle attività da svolgersi nel giudizio già pendente, ma non la nullità di quelle fino a quel momento svolte. Pertanto è possibile ritenere che il rinvio non “resetta” il processo con la conseguenza che le preclusioni, in cui siano già incorsi i difensori, restano ferme. Difatti, come sottolinea la S.C., se il legislatore avesse inteso stabilire l’inefficacia delle attività processuali svolte in mancanza del previo procedimento di mediazione sarebbe stata prevista la semplice dichiarazione di improcedibilità della domanda e la chiusura del giudizio instaurato senza previo ricorso al tentativo di mediazione, con la necessità di instaurarne uno nuovo, ovvero la rinnovazione degli atti processuali già espletati; è invece prevista la rilevabilità del difetto di condizione di procedibilità, solo su eccezione di parte o su rilievo di ufficio del giudice non oltre la prima udienza, a pena di decadenza, con il limitato effetto di provocare un mero rinvio della successiva udienza a data posteriore allo svolgimento del procedimento.

Tale principio espresso dalla Cassazione appare del tutto in linea con la natura della mediazione che è una semplice condizione di procedibilità (e non di “proponibilità”) dell’azione giudiziale. Pertanto il differimento del processo dovuto a causa della mancanza dell’esperimento del procedimento di mediazione non fa venir meno le preclusioni processuali che, nel frattempo, sono maturate.

13 Aprile, 2017 no comments Condominio , Diritti Reali , Procedimento e partecipazione

Tribunale di Pordenone – Sentenza 10.3.2017
L’assenza personale della parte rende inesistente la mediazione

L’assenza personale di una delle parti comporta l’inesistenza della procedura di mediazione così come prevista dal d. lgs 28/2010 e, quindi, l’improcedibilità della domanda.
Grava sul mediatore, sul quale incombe l’onere di verificare e di garantire la puntuale osservanza della procedura, adottare ogni opportuno provvedimento, ad esempio disponendo un rinvio del primo incontro e sollecitando la comparizione personale della parte eventualmente assente.

10 Marzo, 2017 no comments Condominio , Diritti Reali , Procedimento e partecipazione

Tribunale di Savona – Sentenza 2.03.2017
Impugnazione della delibera di condominio e termine decadenziale entro cui introdurre la mediazione

Se si vuol impugnare una delibera di condominio è necessario promuovere la mediazione entro trenta giorni dalla comunicazione della delibera.
In tal caso la legge è chiara nel collegare gli effetti impeditivi della decadenza alla comunicazione della domanda di mediazione alle parti, e non già al mero deposito della domanda di mediazione presso l’organismo prescelto.
Non a caso, proprio l’art. 5 comma 6 del d.lgs.28/2010, prevede che la domanda di mediazione possa essere comunicata direttamente alla controparte “anche  a cura della parte istante”, onde evitare che lo stesso possa essere pregiudicato da tempistiche proprie dell’ente di mediazione.

2 Marzo, 2017 no comments Condominio , Diritti Reali , Procedimento e partecipazione

Tribunale di Rimini – Sentenza 28.02.2017 n. 52
Istanza di mediazione: è sufficiente che sia portata a conoscenza della parte, senza onere di notifica anche al procuratore.

Con la sentenza in commento, il Tribunale di Rimini ha chiarito che a norma dell’art. 4, comma 2, d.lgs. 28/2010 (indicante il contenuto dell’istanza) non è previsto alcun onere di notificare la domanda di accesso anche al procuratore costituito, in quanto è espressamente previsto che l’atto sia portato a conoscenza del diretto interessato.

La contestuale notifica al procuratore, infatti, non rientra tra i contenuti necessari dell’istanza (quali sono indicazione dell’organismo, delle parti, dell’oggetto e delle ragioni della pretesa), di conseguenza, la sua carenza non comporta l’improcedibilità della successiva azione giudiziale.

28 Febbraio, 2017 no comments Condominio , Diritti Reali , Procedimento e partecipazione

Giudice di Pace di Napoli – Ordinanza 27.02.2017
Necessaria la partecipazione dell’istante anche se il convenuto è assente

La mediazione può dirsi correttamente esperita solo con la presenza personale della parte anche quando il convenuto non aderisce alla procedura.
La mancata ed ingiustificata comparizione in qualunque tipologia di mediazione, comporta la condanna per la parte assente al versamento all’Erario di una somma pari al contributo unificato dovuto per il giudizio.

27 Febbraio, 2017 no comments Condominio , Diritti Reali , Procedimento e partecipazione

Tribunale di Verona – Sentenza 21.02.2017 n. 43
Domanda riconvenzionale in materia soggetta alla mediazione obbligatoria: tutta la causa in mediazione

Il Tribunale di Verona, con la sentenza 43/2017, si è pronunciato su un’annosa questione, oggetto di un vivace dibattito giurisprudenziale e dottrinale: cosa accade se l’oggetto della domanda riconvenzionale sia materia soggetta alla mediazione obbligatoria? Nel caso in cui ciò accada, ovvero che a seguito della presentazione della domanda riconvenzionale l’oggetto della controversia sia ampliato a ricomprendere una materia per la quale l’art.5, comma 1 –bis, d.lgs 28/2010 prevede la mediazione quale condizione di procedibilità della domanda, va affermato, secondo il Giudice veronese, che tale previsione è idonea a ricomprendere qualsiasi domanda, cumulata oggettivamente o soggettivamente nel giudizio, che non sia stata oggetto di mediazione, con la precisazione che al fine di rendere proficuo l’espletamento della fase conciliativa è opportuno demandare alla mediazione anche l’originaria domanda attorea.

21 Febbraio, 2017 no comments Condominio , Diritti Reali , Procedimento e partecipazione

Cassazione Civile – Sentenza 10.02.2017 n. 3665
Ordinanza declinatoria di competenza ed invito all’esperimento della procedura di mediazione obbligatoria

Il provvedimento del giudice adito che, nel disattendere l’eccezione di incompetenza territoriale, affermi la propria competenza e disponga la prosecuzione del giudizio innanzi a sé, previo invito alle parti ad esperire la procedura di mediazione obbligatoria ai sensi dell’art.5 del d.lgs. n. 28 del 2010, è insuscettibile di impugnazione con il regolamento ex art. 42 c.p.c., ove non preceduto dalla remissione della causa in decisione e dal previo invito alle parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito, non ricorrendo, in mancanza della remissione in decisione della causa, un provvedimento a carattere decisorio sulla competenza.

10 Febbraio, 2017 no comments Condominio , Diritti Reali , Procedimento e partecipazione