È quanto ha statuito il Tribunale di S.M.C.V. con la sentenza n. 3071/2024, in un giudizio di opposizione a delibera assembleare condominiale.
Il contenuto minimo necessario risponde all’esigenza di rendere fattiva la soluzione alternativa e/conciliativa della controversia anche e solo nell’intento di provocare una contrazione del thema decidendum nella fase successiva processuale.” Nel caso di specie, nella domanda di mediazione l’attore ha indicato in oggetto “impugnativa di delibera assembleare” tralasciando ogni riferimento ai motivi specifici di impugnazione della delibera e al petitum.
Secondo il Tribunale adito la parte chiamata in mediazione non può conoscere la materia dell’eventuale giudizio e neppure partecipare alla mediazione con cognizione di causa approntando le difese più opportune. L’istanza di mediazione, come previsto per gli atti processuali, per essere valida ed efficace, deve indicare le delibere impugnate, il provvedimento di nullità o annullabilità che si chiede al giudice e l’indicazione sintetica delle ragioni dell’impugnazione.
Infatti secondo il Giudice “…Una domanda di mediazione generica sotto il profilo del petitum e della causa petendi non può considerarsi validamente espletata e comporta l’improcedibilità della domanda di mediazione depositata, in quanto priva proprio dei requisiti minimi richiesti dalla norma contenendo la sola dicitura “impugnazione delibera assembleare” e mancando del tutto la specificazione dei motivi e dei vizi del deliberato impugnato, elementi indispensabili per il regolare svolgimento del procedimento di mediazione.
Conseguentemente il Tribunale di S.M.C.V. ha dichiarato la improcedibilità della domanda giudiziale connessa.