Tribunale di Firenze – Ordinanza 17.01.2016
L’onere di iniziare la mediazione grava sull’opposto

Nel procedimento d’ingiunzione riguardante materie per le quali la mediazione è obbligatoria, dopo che l’opponente (convenuto sostanziale) ha proposto opposizione e dopo che sono state emesse le ordinanze relative alla provvisoria esecutorietà del decreto, l’onere d’iniziare la mediazione grava sull’opposto, pena, in caso di inerzia, la declaratoria di improcedibilità della domanda che, per la particolarità del procedimento di ingiunzione, comporta la revoca del titolo monitorio.

Il Tribunale di Firenze ha emesso un’ordinanza il cui contenuto è in contrasto con quanto stabilito dalla Cassazione Civile, con sentenza n. 24629/2015. Con la stessa, la S.C. era intervenuta per dirimere una controversia proprio sull’improcedibilità nelle opposizioni avverso i decreti ingiuntivi. Difatti tale questione è dibattuta nei vari Tribunali si dividono tra onere a carico della parte opposta e onere a carico della parte opponente.

La Cassazione con la sua sentenza ha posto l’onere di avviare la mediazione obbligatoria in capo all’opponente: è, infatti, questo che ha interesse ad avviare il procedimento di mediazione pena il consolidamento degli effetti del decreto ingiuntivo.

Il Tribunale di Firenze con un’ordinanza del 15 gennaio 2015 ha affermato, invece, che tale soluzione «non è condivisibile» e ritiene che si possa «continuare ad affermare» che ad essere onerata è la parte opposta in quanto attore sostanziale (unico titolare dell’interesse ad agire).

17 Gennaio, 2016 no comments Condominio , Diritti Reali , Procedimento e partecipazione
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